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Imu, Tasi e Tari seconda casa: disabitata o affittata, ecco le tasse da pagare

Imu, Tasi e Tari: vediamo nel dettaglio la tassazione prevista sull’immobile diverso dall’abitazione principale, la seconda casa.

Imu, Tasi e Tari sono le tre imposte principali che gravano sugli immobili. Ma se le prime due non si pagano sull’abitazione principale ( a patto che sia di lusso o di pregio), diverso è il discorso per quanto riguarda la seconda casa.

Vediamo nel dettaglio la tassazione prevista sull’immobile diverso dall’abitazione principale, cosa accade se è disabitata o se si affitta.

 Seconda casa

La legge dice che l’abitazione principale è quella iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In poche parole, è quella in cui si ha la residenza e si dimora abitualmente.

Al contrario la seconda casa è l’immobile diverso dall’abitazione principale, quello cioè in cui il proprietario e la sua famiglia non dimorano abitualmente, nè risiedono anagraficamente.

Così se si ha la residenza in un immobile, ma si dimori in un’altra casa solo una delle due case può esser considerata abitazione principale.

La seconda casa può rimanere disabitata o si può concedere in comodato d’uso o ancora affittare, per brevi o lunghi periodi. Vediamo nel dettaglio le tasse da pagare.

Imu seconda casa

Partendo dall’Imu, l’imposta municipale unica che si paga sugli immobili, a differenza dell’abitazione principale, sulla seconda casa si paga sempre a prescindere dalla categoria catastale.

Quindi l’imposta è dovuta sempre per la seconda casa che rientra nelle categorie catastali: A2 civile abitazione, A3 abitazioni di tipo economico, A4 abitazioni di tipo popolare, A5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A6 abitazioni di tipo rurale, A7 abitazioni in villini.

In caso di seconda casa in comproprietà, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso e ogni contribuente deve versare la propria imposta.

Tasi seconda casa

Le medesime considerazioni espresse per l’Imu valgono anche per la Tasi sulla seconda casa. Così il tributo locale sui servizi indivisibli quali la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc .. deve essere pagato sempre, a prescindere dalla categoria catastale, in caso di immobile diverso dall’abitazione principale.

Il tributo comunale sui servizi indivisibili, viene pagata anche dall’inquilino se l’immobile in cui vive è adibito ad abitazione principale e se la detenzione supera i 6 mesi nel corso dell’anno.

La Tasi viene pagata dall’inquilino solo se l’abitazione principale rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9: in tal caso la quota di tributo a carico dell’inquilino varia dal 10 al 30% a seconda di quanto previsto dal Comune della delibera relativa e la restante parte tra il 70 e il 90% a carico del proprietario.

Quest’ultimo invece è tenuto sempre a pagare la Tasi sull’immobile concesso in locazione, a prescindere dalla categoria catastale, in quanto si prefigura come seconda casa.

Tari seconda casa

La TARI,  si compone di una parte fissa, data dal costo del servizio erogato (che viene determinato dalla superficie dell’abitazione) e da una variabile, data dalla quantità effettiva di rifiuti prodotti da chi abita l’immobile.

La tassa rifiuti deve essere versata da chiunque possiede o detiene a qualunque titolo locali o aree in grado di produrre rifiuti si paga sempre sulle seconde case.

Secondo casa disabitata: si pagano le tasse?

Quando si tratta  di casa disabitata, l’Imu e la Tasi si pagano sempre.

Diverso è il discorso per la Tari. In tal caso è prevista l’esenzione dal pagamento della TARI sulle seconde case solo se queste sono disabitate e inutilizzabili, cosa che deve provata dimostrando l’assenza di allaccio alla rete elettrica, idrica o fognaria.

Quindi la tassa sui rifiuti per una seconda casa non abitata non si paga, ma soltanto a due precise condizioni: la casa deve essere  priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce.

Dimostrare che la casa è disabitata e che risultano non attive le diverse forniture di beni essenziali è abbastanza semplice: in questo caso è necessario presentare apposita documentazione.

Il Comune potrà inoltre effettuare un’ispezione della casa che si dichiara essere sfitta e non abitata per verificare l’effettiva assenza di arredi. Se invece la casa è arredata e dotata di allacci alle utenze, la tassa rifiuti deve essere pagata.

Il calcolo lo fa il Comune, che come prevede nel suo regolamento può applicare un criterio presuntivo per stabilire quanto pagare di TARI. Cosa significa?

Che il Comune presume che i non residenti debbano pagare un tot per una seconda casa che è presuntivamente proporzionato alla superficie dell’immobile.

Così ad una più ampia superficie dell’immobile corrisponde la presenza di un maggior numero di persone e, quindi, una maggiore potenzialità di rifiuti.

Ovviamente il contribuente ha sempre la possibilità di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare e la superficie dell’immobile, fermo restando che il Comune – considerato che trattasi di seconda casa – non potrà chiedere tariffe alte.

Secondo casa affittata: chi paga le tasse?

In caso di locazione è il proprietario, indipendentemente dalla tipologia del contratto, che deve versare sia l’Imu che la Tasi.

Per la Tari invece, se la locazione è duratura, e c’è un regolare contratto di affitto, a pagare la tassa rifiuti è l’inquilino.

Se invece  la seconda casa viene concessa in locazione temporaneamente, ad esempio nei mesi estivi, prefigurando così una casa vacanza, allora a pagare è sempre il proprietario.

Fonte: CosediCasa

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Agevolazioni e bonus: la casa fa il pieno anche nel 2019

Ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili ed elettrodomestici, lavori su giardini e interventi antisismici, sono alcune delle spese per le quali nel 2019 sarà possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.

La legge di Bilancio, approvata il 30 dicembre, ha infatti rinnovato il pacchetto di agevolazioni per i contribuenti che avviano o concludono lavori dal 1° gennaio 2019.

Si tratta di un incentivo importante che, anche in passato, ha molto aiutato le famiglie a ridurre le spese dei lavori.

I bonus 2019.
Vediamo allora i bonus previsti per l’anno 2019.

Bonus ristrutturazioni (per il recupero del patrimonio edilizio)

Consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al limite di 96.000 euro. È previsto per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici condominiali residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione deve essere fruita in 10 quote annuali. Si possono detrarre non solo le spese strettamente legate all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali, perizie e sopralluoghi.

La novità del bonus ristrutturazione 2019 riguarda l’obbligo, dallo scorso novembre, in caso di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, di comunicare i dati dell’intervento all’Enea, entro il termine di 90 giorni dalla datadi fine lavorio collaudo.

Bonus mobili

È la detrazione che spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a 10mila euro per unità immobiliare.

Ecobonus (anche noto come agevolazione per i lavori di risparmio energetico).

È la detrazione dal 50% al 65% per spese fino ad un massimo di 100mila, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Lo sconto si applica secondo le due diverse percentuali per i lavori di sostituzione di pavimenti, finestre comprensive di infissi o ad esempio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o installazione di pannelli solari.

Bonus“verde”.

Si tratta della detrazione Irpef del 36% su spese non superiori a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo per unità immobiliare.

Sismabonus.

Si tratta delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici ubicati in zone ad alto rischio sismico (1, 2, 3 ex Opcm 3271/2003).

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Fonte: Valore Immobiliare