Ristrutturare il sottotetto con le detrazioni fiscali

Per chi sceglie di ristrutturare il sottotetto e trasformarlo in abitazione, fino al 31 dicembre 2019 ci sono gli incentivi fiscali: la detrazione al 50% per la ristrutturazione, il bonus mobili per l’acquisto di arredi ed elettrodomestici e l’ecobonus in caso di particolari condizioni. Facciamo il punto.

Per dare più valore alla propria abitazione e guadagnare nuovo spazio abitabile soluzione ideale è ristrutturare il sottotetto. La soffitta è un ambiente di casa che presenta un grande potenziale grazie al maggior apporto di luce naturale e alla possibilità che offre a chi ha necessità di maggiore spazio potendo ricavare nuove stanze senza dover cambiare casa. Inoltre ristrutturando il sottotetto si può recuperare parte dell’investimento grazie agli incentivi fiscali.  Fino al 31 dicembre 2019, grazie alla proroga prevista dalla Legge di Stabilità, si può fruire della detrazione del 50% per le spese sostenute per la ristrutturazione degli edifici, inclusi quelli per l’arredamento. Il bonus del 50% è infatti applicabile anche all’acquisto di mobili ed elettrodomestici in classe A+ (classe A solo per i forni), acquistati per arredare l’immobile oggetto dei lavori di recupero edilizio. Vediamo più nello specifico in cosa consiste l’agevolazione fiscale, i lavori ammessi e gli adempimenti richiesti dalla legge.

In cosa consiste la detrazione del 50%

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda IRPEF pari al 50% delle spese per gli interventi di ristrutturazione di edifici residenziali effettuati entro il 31 dicembre 2019. Il limite massimo di spesa sul quale viene effettuata la detrazione è di 96.000 euro per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 e la detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo. Così ad esempio: se per ristrutturare la mansarda si spendono 50 mila euro, la detrazione IRPEF sarà sul 50% della spesa, quindi su 25 mila euro che verranno divisi in rate di 2,5 mila euro per 10 anni.

I lavori ammessi all’agevolazione

Tra gli interventi edilizi ammessi al bonus ristrutturazione troviamo anche il recupero dei sottotetti a fini abitativi, qualificati a tutti gli effetti come restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione. Nei dettagli i lavori ammessi all’agevolazione sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati  sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
  • Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.

Per fare due esempi su tutti si pensi a chi voglia recuperare un immobile antico e ristrutturare il sottotetto o ancora chi abita in un condominio e l’assemblea decida di creare dei lucernari per accedere alle linee vita del tetto. Sono entrambi esempi di lavori che possono rientrare in questo tipo di agevolazione.

Altre spese soggette ad agevolazione

Nella detrazione IRPEF del 50% per i lavori di ristrutturazione non sono detraibili soltanto le spese effettive dei lavori, ma anche tutta una serie di spese accessorie. Per rendere abitabile un sottotetto esistente è necessario un atto notarile con cui lo stesso sottotetto è dichiarato “pertinenza” dell’unità immobiliare principale, purché l’intervento non comporti l’aumento della volumetria originariamente dichiarata. Anche il costo sostenuto per la redazione di tale atto notarile è ammesso nella detrazione del 50% poiché determina l’importo del contributo detraibile.

Le altre spese ammesse alla detrazione IRPEF al 50% sono:

  • spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
  • spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
  • spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
  • spese per l’acquisto dei materiali
  • compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
  • spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
  • imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
  • oneri di urbanizzazione
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998)
  • spese sostenute per l’atto notarile per la costituzione del vincolo pertinenziale.

Non sono invece ammesse nell’agevolazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Chi può richiedere il bonus ristrutturazione

A fruire della detrazione fiscale per la ristrutturazione del sottotetto oltre al proprietario dell’immobile è anche l’inquilino o il comodatario. La detrazione spetta inoltre anche al familiare, come il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado, conviventi del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le fatture e i bonifici risultino intestati a lui, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge e il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Cosa fare per avere la detrazione fiscale

Per poter fruire del bonus fiscale occorre pagare le spese tramite bonifico bancario o postale parlante da cui devono risultare specifici elementi:

  • la causale del versamento,
  • il codice fiscale del soggetto che paga
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. Per quanto riguarda i documenti da presentare al Comune, il consiglio è affidarsi a un progettista che, se previsto dal tipo di lavori, richiederà i permessi necessari all’inizio dei lavori, altrimenti – se si tratta di un intervento libero – non occorre alcun permesso.

Dal 22 aprile 2018 infatti è entrato in vigore il nuovo Glossario dell’edilizia libera che elenca in maniera non esaustiva tutti gli interventi di manutenzione, anche sull’esterno dell’edificio e in giardino, che possono essere effettuati senza la necessità di presentare alcun tipo di comunicazione al Comune. In totale tali interventi che non richiedono comunicazioni (Cila, Scia) né Permesso di costruire sono 58Nella lista ci sono i classici lavori di manutenzione in casa come:

 

  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di pavimentazione esterna e interna
  • rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate) di intonaci interni e esterni
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di elementi decorativi delle facciate
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento di opere di lattoneria e impianti di scarico
  • riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma di parapetti e ringhiere
  • riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma di impianti elettrici
  • riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas
  • riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione di impianti igienico e idro-sanitari e di impianti di scarico
  • interventi relativi alle barriere architettoniche e lavori per opere temporanee, installazione, previa Comunicazione di inizio dell’avvio dei lavori
  • interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di gazebo
  • installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di pannelli solari, fotovoltaici e generatori microeolici.
La comunicazione all’Enea

Tra gli adempimenti richiesti per avere il bonus fiscale, la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, le informazioni sui lavori di ristrutturazione realizzati sugli immobili, analogamente a quanto già previsto in materia di detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici per gli interventi che comportano un risparmio energetico. Non tutti i lavori di ristrutturazione però devono essere comunicati all’Enea, ma solo quelli che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia. Questi lavori sono quelli che riguardano:

  • serramenti comprensivi d’infissi
  • coibentazioni delle strutture opache
  • installazione o sostituzione di impianti tecnologici tra cui collettori solari, generatori di calore con caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi ibridi, microcogeneratori (Pe<50kWe), scaldacqua a pompa di calore, generatori di calore a biomassa, sistemi di contabilizzazione del calore, sistemi di termoregolazione e building automation e impianti fotovoltaici;
  • elettrodomestici, solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017, come: forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici.

L’invio della documentazione va effettuata, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Solo per gli interventi la cui data di fine lavori (o di collaudo) è compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data.

I documenti da conservare

Una volta avviati i lavori è fondamentale conservare tutta una serie di documenticonnessi alla ristrutturazione:

  • abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili
  • domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
  • ricevute di pagamento della tassa gli immobili (ex Imu)
  • delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di condomini
  • in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori
  • comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
  • fatture e ricevute fiscali relative alle spese sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento.

Bonus mobili per la ristrutturazione sottotetto

Ristrutturando il sottotetto oltre alla detrazione fiscale al 50% si può godere di un’altra agevolazione, il bonus mobili, lo sconto dall’Irpef nella misura pari al 50% per l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici in classe A+ (classe A solo per i forni), acquistati proprio per arredare l’immobile interessato dai lavori. Quindi un doppio incentivo: come il bonus ristrutturazione al 50%, anche quello per i mobili è in vigore fino al 31 dicembre 2019. Cosa si può acquistare con il bonus mobili per il sottotetto ristrutturato? Mobili nuovi come cucine, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro e tra le spese ammesse in detrazione vi sono anche quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Si può anche pagare con carte di credito o carte di debito e mai con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. I documenti da conservare sono:

  • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
  • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

Per avere il bonus mobili per i grandi elettrodomestici – forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga e lavatrici – si ricorda, come detto sopra, che occorre effettuare la comunicazione all’Enea.

La detrazione fiscale al 65% o 50%

Ma chi decide di recuperare il sottotetto di casa può fruire di un’altra detrazione fiscale, l’ecobonus per lavori di risparmio energetico, prorogato anch’esso fino al 31 dicembre 2019. Occorre sottolineare come prima cosa però che tale detrazione fiscale non è sempre applicabile quando si parla di sottotetto.

Condizione fondamentale è che la parte dell’immobile su cui si interviene sia già dotata di impianto di riscaldamento, quindi devono essere già presenti termosifoni, tubi di distribuzione o altri componenti con le medesime funzioni. In tal caso si può decidere di eseguire una serie di lavori che permettono la fruizione dell’ecobonus. Tali lavori sono:

  • riqualificazione energetica di tutto l’edificio con soglia massima di spesa di 100 mila euro.
  • interventi sull’involucro edilizio (ad es. isolamento del tetto o delle pareti, sostituzione di serramenti): l’agevolazione massima per questi lavori arriva fino a 60 mila euro.
  • installazione di pannelli solari: anche per i pannelli solari la detrazione massima è di 60 mila euro.
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: questi interventi danno diritto ad una detrazione massima di 30 mila euro.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2019. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Adempimenti richiesti

Per ottenere l’ecobonus del 65% è necessario che un tecnico abilitato asseveri la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti e che venga rilasciato l’attestato di prestazione energetica (tranne per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione, pompe di calore o impianti geotermici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione delle finestre) e infine va compilata la scheda informativa relativa ai lavori realizzati. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori – termine coincidente con il giorno del collaudo – occorre trasmettere in via telematica all’Enea la copia dell’attestato di certificazione e la scheda informativa degli interventi realizzati. 

Per trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi con fine lavori compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 occorrere attendere la pubblicazione online del portale dedicato. Per trasmettere invece i  dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali fino all’85% e conclusi dopo il 31 dicembre 2017 il portale dedicato è finanziaria2018.enea.it.

Anche per l’ecobonus le spese devono essere effettuate tramite bonifico bancario o postale indicando la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico, cioè il professionista o l’impresa che ha effettuato i lavori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di uguale importo.

Quali documenti conservare

Il beneficiario della detrazione deve conservare il certificato di asseverazione redatto dal tecnico, l’APE (ove richiesto), la ricevuta di invio all’Enea tramite internet (o per raccomandata postale) dell’attestato di qualificazione o certificazione/prestazione energetica, la ricevuta del bonifico bancario o postale, le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese sostenute per i lavori per cui si è richiesto l’ecobonus.

Un’ultima considerazione da tenere a mente: tutte le detrazioni fiscali, bonus ristrutturazione ed ecobonus, non sono cumulabili fra di loro. Nel caso in cui gli interventi realizzati rientrino sia nelle agevolazioni per il risparmio energetico sia in quelle per le ristrutturazioni edilizie, il contribuente potrà scegliere solamente uno dei due benefici fiscali.

Fonte: Cosedicasa

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In rete il nuovo “Sistema Catastale” dell’Agenzia delle Entrate

A cura dell’Agenzia delle Entrate, la pubblicazione annuale offre una puntuale sintesi dei contenuti del sistema informativo catastale e del patrimonio cartografico, le caratteristiche e le procedure di aggiornamento delle banche dati, le iniziative progettuali e l’offerta di servizi a cittadini, professionisti e istituzioni.

Disponibile 24 ore su 24 e con un semplice clic, da oggi è on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione web “Guide, pubblicazioni e riviste”, il volume che rappresenta una sintesi del Catasto Italiano, organo cartografico che cura l’inventario completo dei beni immobili presenti sul territorio del nostro Paese.
La consultazione permette di conoscere le caratteristiche e le procedure di aggiornamento delle banche dati, le iniziative progettuali e l’offerta di servizi a cittadini, professionisti e istituzioni.
Rappresenta, quindi, uno strumento di lavoro fondamentale per il geometra professionista.
Al suo interno un ampio patrimonio di dati, con informazioni provenienti da molteplici banche dati, via via aggiornate nel corso degli anni.
Proprio per questa ragione, il “Sistema Catastale” viene costantemente pubblicato con tutte le novità in termini di procedure e servizi erogati.
Inoltre, è annualmente integrato con i principali dati quantitativi segnaletici, relativi a informazioni di afflusso delle dichiarazioni presentate sia dai professionisti, sia dai cittadini, oltre ai principali dati generali sullo stock del patrimonio immobiliare urbano e dei terreni contenuto negli archivi.
Come rivela questo ultimo censimento, questo sistema consiste complessivamente in circa 74 milioni di immobili o loro porzioni. Di questi, 63,8 milioni sono censiti nelle categorie catastali “ordinarie” e “speciali”, con attribuzione di rendita catastale (rendita catastale totale pari a 36,6 miliardi di euro).
Oltre 6,6 milioni di immobili, spiega inoltre l’Agenzia, costituiscono i “beni comuni non censibili” (cioè beni di utilità comune a più unità immobiliari, che non producono un reddito proprio).
Gli immobili censiti nelle categorie catastali del gruppo F, come unità non idonee a produrre un reddito, sono 3,4 milioni.
In base a quelli che sono gli standard dettati dalle direttive europee e internazionali, il catasto italiano è oggi chiamato a offrire sempre maggiori garanzie sul piano dei dati territoriali a supporto anche delle politiche ambientali per questo è in pieno svolgimento un lavoro di implementazione degli archivi cartografici e catastali.
Così come grande importanza assume oggi più che mai l’integrazione e l’interoperabilità delle informazioni.
Nel tempo le indicazioni cartografiche catastali hanno assunto notevole rilevanza per gli aspetti civili legati al governo del territorio, la protezione civile, la gestione delle emergenze e delle calamità naturali, le indagini sui reati ambientali.
Centrale è anche il lavoro di accertamento catastale per il contrasto a fenomeni come l’evasione e l’elusione fiscale nel settore immobiliare.
Proprio con questo scopo si lavora al completamento dell’Anagrafe immobiliare integrata, un inventario completo e uniforme del patrimonio immobiliare italiano, georeferenziato, a supporto della fiscalità immobiliare, che integri la corretta individuazione dell’immobile con il titolare di diritti reali.
L’Agenzia delle Entrate ha contestualmente pubblicato anche “Il sistema della pubblicità immobiliare 2019”, una sintesi dei contenuti del sistema di pubblicità giuridica con cui si rendono pubblici gli atti di trasferimento della proprietà o si costituiscono, modificano od estinguono i diritti reali su beni immobili, le relative procedure di aggiornamento dei registri immobiliari e l’offerta di servizi.
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Imu, Tasi e Tari seconda casa: disabitata o affittata, ecco le tasse da pagare

Imu, Tasi e Tari: vediamo nel dettaglio la tassazione prevista sull’immobile diverso dall’abitazione principale, la seconda casa.

Imu, Tasi e Tari sono le tre imposte principali che gravano sugli immobili. Ma se le prime due non si pagano sull’abitazione principale ( a patto che sia di lusso o di pregio), diverso è il discorso per quanto riguarda la seconda casa.

Vediamo nel dettaglio la tassazione prevista sull’immobile diverso dall’abitazione principale, cosa accade se è disabitata o se si affitta.

 Seconda casa

La legge dice che l’abitazione principale è quella iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il proprietario e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

In poche parole, è quella in cui si ha la residenza e si dimora abitualmente.

Al contrario la seconda casa è l’immobile diverso dall’abitazione principale, quello cioè in cui il proprietario e la sua famiglia non dimorano abitualmente, nè risiedono anagraficamente.

Così se si ha la residenza in un immobile, ma si dimori in un’altra casa solo una delle due case può esser considerata abitazione principale.

La seconda casa può rimanere disabitata o si può concedere in comodato d’uso o ancora affittare, per brevi o lunghi periodi. Vediamo nel dettaglio le tasse da pagare.

Imu seconda casa

Partendo dall’Imu, l’imposta municipale unica che si paga sugli immobili, a differenza dell’abitazione principale, sulla seconda casa si paga sempre a prescindere dalla categoria catastale.

Quindi l’imposta è dovuta sempre per la seconda casa che rientra nelle categorie catastali: A2 civile abitazione, A3 abitazioni di tipo economico, A4 abitazioni di tipo popolare, A5 abitazioni di tipo ultrapopolare, A6 abitazioni di tipo rurale, A7 abitazioni in villini.

In caso di seconda casa in comproprietà, l’imposta si calcola proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso e ogni contribuente deve versare la propria imposta.

Tasi seconda casa

Le medesime considerazioni espresse per l’Imu valgono anche per la Tasi sulla seconda casa. Così il tributo locale sui servizi indivisibli quali la manutenzione stradale, la pubblica illuminazione ecc .. deve essere pagato sempre, a prescindere dalla categoria catastale, in caso di immobile diverso dall’abitazione principale.

Il tributo comunale sui servizi indivisibili, viene pagata anche dall’inquilino se l’immobile in cui vive è adibito ad abitazione principale e se la detenzione supera i 6 mesi nel corso dell’anno.

La Tasi viene pagata dall’inquilino solo se l’abitazione principale rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9: in tal caso la quota di tributo a carico dell’inquilino varia dal 10 al 30% a seconda di quanto previsto dal Comune della delibera relativa e la restante parte tra il 70 e il 90% a carico del proprietario.

Quest’ultimo invece è tenuto sempre a pagare la Tasi sull’immobile concesso in locazione, a prescindere dalla categoria catastale, in quanto si prefigura come seconda casa.

Tari seconda casa

La TARI,  si compone di una parte fissa, data dal costo del servizio erogato (che viene determinato dalla superficie dell’abitazione) e da una variabile, data dalla quantità effettiva di rifiuti prodotti da chi abita l’immobile.

La tassa rifiuti deve essere versata da chiunque possiede o detiene a qualunque titolo locali o aree in grado di produrre rifiuti si paga sempre sulle seconde case.

Secondo casa disabitata: si pagano le tasse?

Quando si tratta  di casa disabitata, l’Imu e la Tasi si pagano sempre.

Diverso è il discorso per la Tari. In tal caso è prevista l’esenzione dal pagamento della TARI sulle seconde case solo se queste sono disabitate e inutilizzabili, cosa che deve provata dimostrando l’assenza di allaccio alla rete elettrica, idrica o fognaria.

Quindi la tassa sui rifiuti per una seconda casa non abitata non si paga, ma soltanto a due precise condizioni: la casa deve essere  priva di arredi e priva di fornitura di acqua, gas e luce.

Dimostrare che la casa è disabitata e che risultano non attive le diverse forniture di beni essenziali è abbastanza semplice: in questo caso è necessario presentare apposita documentazione.

Il Comune potrà inoltre effettuare un’ispezione della casa che si dichiara essere sfitta e non abitata per verificare l’effettiva assenza di arredi. Se invece la casa è arredata e dotata di allacci alle utenze, la tassa rifiuti deve essere pagata.

Il calcolo lo fa il Comune, che come prevede nel suo regolamento può applicare un criterio presuntivo per stabilire quanto pagare di TARI. Cosa significa?

Che il Comune presume che i non residenti debbano pagare un tot per una seconda casa che è presuntivamente proporzionato alla superficie dell’immobile.

Così ad una più ampia superficie dell’immobile corrisponde la presenza di un maggior numero di persone e, quindi, una maggiore potenzialità di rifiuti.

Ovviamente il contribuente ha sempre la possibilità di dichiarare l’effettivo numero di componenti del proprio nucleo familiare e la superficie dell’immobile, fermo restando che il Comune – considerato che trattasi di seconda casa – non potrà chiedere tariffe alte.

Secondo casa affittata: chi paga le tasse?

In caso di locazione è il proprietario, indipendentemente dalla tipologia del contratto, che deve versare sia l’Imu che la Tasi.

Per la Tari invece, se la locazione è duratura, e c’è un regolare contratto di affitto, a pagare la tassa rifiuti è l’inquilino.

Se invece  la seconda casa viene concessa in locazione temporaneamente, ad esempio nei mesi estivi, prefigurando così una casa vacanza, allora a pagare è sempre il proprietario.

Fonte: CosediCasa

Insediato il nuovo Consiglio Nazionale: le sfide e gli obiettivi da affrontare nei prossimi 5 anni di mandato

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati

Completato l’iter di insediamento del nuovo Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati:

  • Presidente (riconfermato) Maurizio Savoncelli,
  • Vice Presidente Ezio Piantedosi,
  • Segretario Enrico Rispoli;
  • Consiglieri Antonio Mario Acquaviva, Luca Bini, Paolo Biscaro, Pierpaolo Giovannini, Pietro Lucchesi, Paolo Nicolosi, Bernardino Romiti, Livio Spinelli.

Il mandato ha la durata di 5 anni.

Approfondimento

 

agenzia entrate

Servizi catastali: tutti i canali della nuova assistenza dell’Agenzia delle Entrate.

Fisco: quante novità sui servizi di assistenza catastale! Cittadini e professionisti possono, tramite il sito o l’app delle Entrate, “staccare” un biglietto elimina code per accedere in giornata all’ufficio desiderato.

Fonte: ingenio-web.it

Catasto, basta la parola, spesso, per mandare in confusione i più. In tal senso l’Agenzia delle Entrate ha presentato le nuove funzionalità dell’assistenza ai servizi catastali del Fisco.

Il “web ticket” per i servizi catastali

Con il ticket virtuale professionisti e cittadini che hanno necessità di ricevere informazioni in ambito catastale e ipotecario, possono fissare un appuntamento presso l’ufficio desiderato, nel corso della stessa giornata, prenotando direttamente dal pc o tramite l’App del proprio smartphoneo tablet.

Contribuenti e professionisti potranno presentarsi direttamente allo sportello dell’ufficio dove hanno prenotato l’appuntamento, evitando, così, di doversi “autenticare” fisicamente.

Il ticket può essere prenotato dalle ore 6 fino a esaurimento della disponibilità, è valido esclusivamente nella giornata in cui è stato richiesto e va utilizzato dall’orario indicato nella prenotazione.

Le nuove funzionalità dell’App

L’app dell’Agenzia include due nuovi servizi: la web mail e l’assistenza telefonica.

Il primo permette di inviare dal proprio smartphone o tablet una email all’Agenzia per chiedere informazioni di carattere generale in materia fiscale. Una volta selezionato il tasto sul proprio dispositivo mobile, l’utente, che deve essere autenticato a Fisconline, seleziona l’argomento e inserisce il testo della richiesta. Dopo aver cliccato sul pulsante “Invia”, la richiesta viene inoltrata ed è consultabile tramite la funzione “Email inviate” sulla stessa App. L’Agenzia assicura una risposta entro cinque giorni lavorativi.

La funzionalità di richiesta di assistenza via telefono consente, invece, di contattare il call center dell’Agenzia dal proprio smartphone o tablettramite il numero dedicato mobile digitando l’apposito tasto “avvia chiamata” all’interno dell’App.

Un nuovo numero per gli sms del Fisco

Il servizio di assistenza via sms del Fisco che consente di ricevere, in forma sintetica, informazioni suscadenze, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici, cambia numero. Da ora, per inviare le proprie richieste via sms, bisognerà comporre il 339 9942645.

Inoltre sarà possibile recapitare messaggi di testo più lunghi e dettagliati contenenti fino a 640 caratteri (prima il limite massimo era di 160). Gli utenti che negli ultimi 6 mesi hanno utilizzato il servizio hanno già ricevuto dall’Agenzia un avviso che li informa del nuovo numero.

bonus-casa-2019

Agevolazioni e bonus: la casa fa il pieno anche nel 2019

Ristrutturazioni edilizie, acquisto di mobili ed elettrodomestici, lavori su giardini e interventi antisismici, sono alcune delle spese per le quali nel 2019 sarà possibile beneficiare delle detrazioni fiscali.

La legge di Bilancio, approvata il 30 dicembre, ha infatti rinnovato il pacchetto di agevolazioni per i contribuenti che avviano o concludono lavori dal 1° gennaio 2019.

Si tratta di un incentivo importante che, anche in passato, ha molto aiutato le famiglie a ridurre le spese dei lavori.

I bonus 2019.
Vediamo allora i bonus previsti per l’anno 2019.

Bonus ristrutturazioni (per il recupero del patrimonio edilizio)

Consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al limite di 96.000 euro. È previsto per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici condominiali residenziali o sulle singole unità immobiliari residenziali.

La detrazione deve essere fruita in 10 quote annuali. Si possono detrarre non solo le spese strettamente legate all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali, perizie e sopralluoghi.

La novità del bonus ristrutturazione 2019 riguarda l’obbligo, dallo scorso novembre, in caso di interventi che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, di comunicare i dati dell’intervento all’Enea, entro il termine di 90 giorni dalla datadi fine lavorio collaudo.

Bonus mobili

È la detrazione che spetta per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute e va calcolata su un ammontare non superiore a 10mila euro per unità immobiliare.

Ecobonus (anche noto come agevolazione per i lavori di risparmio energetico).

È la detrazione dal 50% al 65% per spese fino ad un massimo di 100mila, concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Lo sconto si applica secondo le due diverse percentuali per i lavori di sostituzione di pavimenti, finestre comprensive di infissi o ad esempio per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o installazione di pannelli solari.

Bonus“verde”.

Si tratta della detrazione Irpef del 36% su spese non superiori a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo per unità immobiliare.

Sismabonus.

Si tratta delle detrazioni per le spese sostenute per gli interventi antisismici sugli edifici ubicati in zone ad alto rischio sismico (1, 2, 3 ex Opcm 3271/2003).

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31dicembre 2021 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Fonte: Valore Immobiliare

pergotenda

Quali permessi occorrono per installare una pergotenda?

Con l’arrivo della bella stagione, sempre più frequentemente si pensa all’installazione di una pergotenda: vediamo insieme di capire quali permessi sono necessari.

Prendiamo come riferimento il Glossario per l’Edilizia Libera.

Per l’installazione di tende da sole non è necessario chiedere alcun permesso al ComuneE per installare una pergotenda servono autorizzazioni comunali?

Il Glossario per l’edilizia libera riporta – tra le 58 tipologie di opere che menziona come realizzabili senza richiedere nessun titolo abilitativo – un elenco in cui rientrano le schermature solari: “… installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di opera per… gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione, pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo, …. tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo“.

Ce lo chiedono i nostri partner della Valore Immobiliare in quanto, nelle loro proposte di abitazioni con giardino, sono sempre più frequenti domande di questo tipo da parte della loro clientela. Cerchiamo allora di chiarire il più possibile.

“Con la pubblicazione del Glossario Unico contenente l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in edilizia libera” – afferma il Geom. Andrea Musica titolare dello Studio che “l’installazione di tende da sole rientra a pieno titolo nell’elenco delle attività che non richiedono alcun tipo di autorizzazione; inoltre in base al DPR 31/2017 non si richiede neanche l’autorizzazione paesaggistica.

Anche l’installazione di una pergotenda rientra tra gli interventi di edilizia libera, in quanto si tratta di una struttura leggera con tende retrattili non in grado di alterare la sagoma dell’edificio.

Le pergotende possono essere protette lateralmente da tende o teli plastificati arrotolabili e rimovibili (non da vetri o plexiglass portati da una struttura in alluminio).

I vetri infatti si connotano come elementi di chiusura e aumentano il volume considerato abitabile, con la conseguenza necessaria di richiesta di permesso di costruire”.